INTERNATIONAL BOARD FOR PLANT GENETIC RESOURCES c/o FA0 of the United Nations Via delle Selte Ctiiese 142 00145 Rome Italy Telephone: (396)5744719 Telex: 4900005332(1BR UI) [via USA] Email: 157:CGllOl or IBPGR Fax: (3945750309 CGIAR Inform IB-HQS Sir, With reference to my letter of 22 August, I have pleasure in enclosing the Italian translation of the Agreement to Establish the International Plant Genetic Re sources Institute. Accept, Sir, the assurance of my highest consideration. J&pLie-J' Geoffrey Hawtin Director . - H.E. The Minister for Foreign Affairs Ministry of Foreign Affairs ROME Italy cc: Brunetti, DGCS, Rome Pignatelli, DGCS, Rome Salerno, DGCS, Rome Bruno, DGCS, Rome Ferrari-Bravo, Contenzioso, Rome Abbundo, Contenzioso, Rome Scarascia, Viterbo Monti, Naples Tossell, Guelph Mahler, Rome Monyo, Rome CGIAR Informat& Service ACCORD0 COSTITUTIVO dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche PREMESSA PREMESSO che il Gruppo consultivo sulle ricerche agricole internazionali (da qui in avanti chiamato llCGIAR1l) e un gruppo di governi nazionali, enti multilaterali di' assistenza, fondazioni private ed altri che appoggiano un certo numero di centri di ricerca internazionale con lo scopo di migliorare ed incrementare la produzione agricola in tutti i (paesi) del mondo in via di sviluppo; 0 PREMESSO che, ne1 1974, i membri del CGIAR hanno fondato il Consiglio internazionale per le risorse fitogenetiche (da qui in avanti chiamato llIBPGR1l), come un ente internazionale che opera sotto l'egida del CGIAR e con sede presso l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (da qui in avanti chiamata l1FAOt1), e hanno anche' create un Fondo fiduciario presso la FA0 per finanziare 1'IBPGR con una Lettera di accord0 firmata Federale di dai rappresentanti della Repubblica Germania, del Regno di Olanda, del Regno di Svezia 1 e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; PREMESSO che la FA0 e l'IBPGR, avendo concordat0 i rispettivi n o l i e competenze nonche aree le specifiche di collaborazione ne1 campo delle risorse fi- togenetiche, hanno firmato il 21 settembre 1990 un Protocollo di intesa sul programma di cooperazione che specifics il suddetto accordo; PREMESSO che il CGIAR, intendendo promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento in tutto il mondo delle attivita per le risorse fitogenetiche, sia all'interno che all'esterno del sistema CGIAR, ha internazionale per le deciso di fondare 1'Istituto risorse fitogenetiche (da qui in avanti chiamato ltIPGRItt o ltl'Istitutotl), che assumera tutte le obbligazioni e le funzioni dell'IBPGR, all'IBPGR, e succedera quale parte ne1 Protocollo di intesa di cui a1 precedente paragrafo; PREMESSO che 1'IPGRI del sistema CGIAR; e considerato parte integrale 2 ! - 0 PREMESSO che le Parti di questo accord0 intendono fondare 1'IPGRI quale organizzazione intergoverna- tiva indipendente con un adeguato gruppo dirigente, con personalita giuridica, con un appropriato stato internazionale, con autorita, privilegi, immunita e con le altre condizioni necessarie da permettergli di operare efficacemente per il raggiungimento dei suoi fini; ORA PERTANTO, le Parti qui firmatarie concordano quanto segue: ARTICOLO 1 STATUTO Viene costituita una organizzazione internazionale indipendente denominata IIIstituto internazionale per le risorse fitogenetiche" (da qui in avanti o lll'Istituton) come parte intechiamato llIPGRI1l grale del sistema CGIAR, che operera secondo la Costituzione qui allegata e parte integrale del pre-' sente atto e secondo le modifiche che potranno es- sere, di tanto in tanto, apportate alla stessa, giusto l'art. 19 ivi contenuto. 3 ! - ARTICOLO 2 CONSENSO AD ESSERE PARTE (DELL'ACCORDO) (i) I1 consenso di uno Stato o di una Orga- nizzazione Internazionale ad essere vincolato a1 presente Accordo, e espresso con una notificazione scritta da parte di un rappresentante, debitamente autorizzato dallo Internazionale, dall'ordinamento Stato le o dalla Organizzazione prescritte che formalita interno sono state compiute. Tale obbligazione alcuna di consenso non costituira qualsiasi natura di fornire sowenzioni finanziarie all'IPGR1, oltre ai contributi volontari. N e tale 0 d consenso implicherh alcuna responsabilith, personale o collettiva, per qualsiasi debito, passivita od obbligazione dell'Istituto. (ii) Questo Accordo sara aperto alla firma di Stati ed Organizzazioni Internazionali presso il Minister0 degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. Rimarra aperto alla firma per un periodo di'. due anni dal 1 giugno 1991, a meno che tale periodo non venga esteso prima della scadenza dal Depositario su richiesta del Consiglio dei Fiduciari 4 ! - 0 dell'IPGR1. (iii) I1 Govern0 della Repubblica Italiana Sara il Depositario di questo Accordo. (iv) cordo I1 consenso ad essere parte di questo AcSara espresso i dai firmatari e le second0 procedure l'ordinamento, interne. regolamenti ARTICOLO 3 ADESIONE Dopo la nell'art. scadenza del period0 indicato (ii), il presente Accordo da parte di qualsiasi' 2, paragrafo rimarra aperto all'adesione Stato od Organizzazione Internazionale che abbia la capacita di sottoscrivere trattati, condizionata del Consiglio dei Fiduciari all'approvazione dell'IPGR1 (adottata) a maggioranza semplice. (ii) Lo strumento di adesione di una Organiz- zazione Internazionale dovra contenere una dichiarazione di aver la capacith di sottoscrivere trat- 5 0 tati. (iii) Gli strumenti di adesione saranno deposi- tati presso il Depositario di questo Accordo. ARTICOLO 4 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE (i) Qualsiasi controversia tra le Parti avente per oggetto l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, che non possa essere direnta in via amichevole Sara sottoposta, ad istanza di una qualsiasi'delle parti della disputa, ad un tribunale arbitrale, composto di tre membri. Ogni parte nominera un arbitro ed i due arbitri _. . . . - cosi nominati - ne nomineranno, congiuntamente, un - _ - - __-_terzo quale lor0 Presidente. (ii) Qualora una delle parti ometta di"nomi- nare il proprio arbitro, e non vi proweda, entro due mesi dall'invito dell'altra parte a prowedere a tale nomina, quest'ultima parte potra invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia 0 6 ! - a a prowedere alla necessaria nomina. (iii) Se nei due mesi successivi alla rispet- tiva nomina i due arbitri non siano in grado di trovare l'accordo per la scelta del terzo arbitro, una qualsiasi delle Parti potra invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a prowedere alla necessaria nomina. (iv) Nell'ipotesi in cui la Presidenza della sia vacante, esercitare 0 Corte Internazionale di Giustizia il Presidente sia incapace di le funzioni presidenziali, o nell'ipotesi la in cui il una 0 Presidente abbia stessa cittadinanza di delle Parti nella controversia, la nomina di cui sopra potrh essere disposta dal Vice Presidente della Corte anziano. 0, mancando questo, dal giudice piu (VI A meno che le parti decidano diversa' mente, il tribunale decidera la propria procedura. (vi1 I1 tribunale rendera il proprio lodo a maggioranza di voti. Tale lodo si intende defini- 7 tivo e vincolante per le Parti nella controversia. ARTICOLO 5 ENTRATA IN VIGORE (i) allegata I1 presente Accordo, e la Costituzione entreranno in vigore immediatamente a1 ricevimento che da parte del Depositario delle notifiparte di tre Stati formalita (firmatari) prescritte scritte da dell'Accordo dall'ordinamento che le interno di tali parti in riferi- mento a questo Accordofsono state compiute. (ii) Per qualsiasi Stato od Organizzazione Internazionale che abbia notificato che le prescritte formalit& siano state compiute, o abbia depositato uno strumento di adesione, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, questo Accordo Sara per loro vigente dal primo giorno del mese successivo la data di ricezione da parte del Depositario 8 B dells notifica. ARTICOLO 6 RISOLUZIONE DEL RAPPORT0 Qualsiasi parte di questo Accordo puo, con strumento scritto a1 Depositario, denunciare 1'Accordo stesso. Tale dichiarazione di cessazione del consenso ad essere parte diventera esecutiva dopo tre mesi dalla data di ricezione di questo atto. ARTICOLO 7 TEST0 UFFICIALE I1 testo ufficiale del presente Accordo, inclusa la Costituzione allegata, Sara in lingua inglese. A conferma di quanto sopra i sottoscritti Plenipo- tenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato questo Accordo in un unico originale in lingua inglese. Sottoscritto a Roma il Per il Govern0 di 1991 9 Sottoscritto a Roma il 1991 Per il Governo di Sottoscritto a Roma il 1991 Per il Governo d i Sottoscritto a Roma il 1991 Per 1'Organizzazione Internazionale di 10 Appendice n.1 COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER LE RISORSE FITOGENETICHE ARTICOLO 1 STATUS (i) L'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (da qui in avanti chiamato "IPGRIt1o Istituto") e parte integrale del Gruppo consultivo sulle ricerche agricole internazionali (da qui in avanti chiamato t t C G I A R 1 l ) . Agira come 0 una organizzazione autonoma senza fini di lucro, di stato internazionale ed apolitica e nelle atti- nell'amministrazione, ne1 personale vita. L'Istituto e organizzato esclusivamente per scopi scientifici ed educativi. (ii) L'IPGRI avra piena personalita giuridica internazionale e godra di quei poteri legali che' siano necessari per esercitare le sue funzioni e per il raggiungimento dei suoi scopi. 11 ARTICOLO 2 UBICAZIONE DELLA SEDE CENTRALE I1 paese ove Sara ubicata la sede centrale dell'IPGRI sarh scelto dell'IPGR1 dopo sintonia con funzioni dell'IPGR1. ed dal Consiglio dei Fiduciari consultazioni con il CGIAR, ed in l'esercizio degli delle scopi i requisiti per il raggiungimento I1 Consiglio dei Fiduciari potra aprire degli uffici in altre localita, come richiesto per appoggiare il programma dell'Istituto. ARTICOLO 3 SCOPI Gli scopi dell'IPGR1 sono triplici: a) dare inizio e appoggiare, sia entro che opportuna per fuori il sistema CGIAR, l'iniziativa fondare e coltivare un programma internazionale per la conservazione e l'utilizzazione fitogenetiche; b) prendere promuovere, parte in incoraggiare, attivita che appoggiare rafforzino e la delle risorse conservazione e l'utilizzazione in tutto il mondo di delle risorse fitogenetiche, con l'attuazione 12 r- I B un programma di ricerca, formazione, diffusione delle informazioni e di attivita sperimentali miranti ad aumentare le potenzialita dei programmi nazionali ed internazionali di risorse fitogenetiche : c) e fornire, su richiesta, assistenza tecnica scientifica alla Organizzazione delle Nazioni e l'agricoltura (da qui Unite per l'alimentazione in avanti chiamata IIFAO") e ad altre istituzioni che si interessino alle risorse fitogenetiche. ARTICOLO 4 ' PRINCIPI FONDAMENTALI IPGRI dara inizio, catalizzera, promuo- vera e coordinera le iniziative relative alle risorse fitogenetiche in collaborazione con le istituzioni nazionali, regionali ed internazionali onde raggiungere gli supra. scopi descritti nell'articolo 3 (ii) IPGRI informera la sua azione in relaalle risorse fitogenetiche ai zione seguenti principi: 13 ! - a) le risorse fitogenetiche dovranno essere disponibili liberamente a tutti gli utilizzatori di buona fede; b) cupa) i bisogni della comunita (che si ocdelle risorse fitogenetiche do- vranno cambiare in risposta ai mutamenti negl’ambienti fisico, scientifico, politico e sociale obbligando ad una flessi- bilita per adeguarsi a questi bisogni; c) le organizzazioni ed i programmi na- zionali, regionali ed internazionali di risorse tutti fitogenetiche dovranno avere ruoli essenziali nella conserva- zione ed utilizzazione di queste risorse; d) l’attivita dell’Istituto per la conrisorse fitogenetiche servazione delle dovra essere parte dello sforzo globale nella conservazione della biodiversita del mondo; e) il germoplasma globale di una col- tura, ivi inclusi i suoi affini selvaggi, 14 ! - dovra essere l'unita base per la (sua) conservazione, studio ed utilizzazione; f) le priorith di lavoro sui germopla- sma delle colture dovranno essere individuate collettivamente; g) una azione integrata di conserva- zione ivi comprese iniziative in collaborazione, usando metodi complementari e compatibili tra loro, offre la migliore risposta per assicurare dei l'integrita a lung0 termine germoplasma della coltura ; h) i bisogni dei paesi in via di svi- luppo dovranno essere oggetto di particolare attenzione in tutte le iniziative intraprese dall'Istituto; i) la i problemi sociologici ivi inclusa variabile llgenerell dovranno essere considerati in tutti i loro aspetti nelle iniziative intraprese dall'Istituto; 15 j) non vi dovra essere discriminazione basata sul sesso, razza, fede o colore della pelle nelle pratiche di assunzione dell'Istituto. ARTICOLO 5 INIZIATIVE (i) per IPGRI redigera un programma di ricerca e mantenere la necessaria base sviluppare scientifica e tecnologica e il personale qualificato necessario, per appoggiare lo studio della conservazione'e dell'uso delle risorse fitogeneti- 0 che. Questo programma mirera ad innovazioni, allo sviluppo tecnologico ed alla cessione de; risultati di tale lavoro alla comunita degli utenti I P G R I . Questa attivita includera lo sviluppo di strategie di conservazione integrate per germoplasma di differenti colture usando metodi di conservazione ausiliari. (ii) IPGRI sviluppera il principio di sistemi coordinati per le risorse fitogenetiche, in forza del w a l e tutte le attivita relative alle risorse genetiche di un germoplasma di una coltura sono 16 I , - 0 coordinate attraverso un sistema, per incrementare la massima collaborazione tra tutti i partecipanti, sia coloro che li consewano che gli utenti, e per una divisione di responsabilita nella conserva- zione, studio e us0 del particolare germoplasma. L'Istituto operera quale catalizzatore per dare inizio ai sistemi coordinati delle colture e assistera l'ulteriore sviluppo dei sistemi coordinati se e quando ne Sara richiesto. (iii) IPGRI offrira o organizzera assistenza ai programmi nazionali delle risorse fitogenetiche riconoscendo che i vari programmi nazionali hanno 0 differenti necessita ma dando priorita a quelli dei paesi in via di sviluppo. Questa assistenza inclu- dera un'attivita di impulso da parte dell'Istituto in relazione alla formulazione di politiche e strategie generali per le risorse fitogenetiche promuovendo accordi organizzativi o istituzionali per eseguire programmi e progetti relativi alle risorse fitogenetiche, con la individuazione di possibili" fonti di finanziamento e con l'offrire da parte dei funzionari dell'Istituto, assistenza scientifica nell'esecuzione di tali programmi e progetti. 17 (iv) IPGRI operera come catalizzatore e coordinatore, promuovera la collaborazione, offrira esperti ed incoraggera la programmazione congiunta in tutte le attivita relative alle risorse fitogenetiche. (v) pare un IPGRI collaborera con la FA0 per svilupprogramma effettivo di controllo dello stato delle risorse fitogenetiche ne1 mondo e lavorera per lo sviluppo dei programmi nazionali, regionali ed internazionali. L'Istituto raccogliera ed elaborera le informazioni sulle risorse fitogenetiche e si 'comportera come distributore centrale 0 di queste informazioni quando e dove Sara necessario. . - (vi) IPGRI si manterra a1 corrente delle polie capacita di altri enti attivi delle pro- tiche, iniziative ne1 campo delle risorse fitogenetiche e blematiche connesse quali i diritti delle proprieta' immateriali e, su richiesta, prestera la propria assistenza su questi argomenti entro o fuori del sistema CGIAR. 18 0 (vii) IPGRI svolgera quelle altre iniziative che il Consiglio dei Fiduciari riterra utili o necessarie ne1 promuovimento degli obiettivi indicati nell'art. 3 supra. ARTICOLO 6 POTERI (i) Ne1 promuovere detti scopi ed iniziative, 1'IPGRI avra i seguenti poteri: a) ricevere, acquistare o ottenere in altro modo legalmente da qualsiasi autorita governativa o da qualsiasi persona giuridica, societa, associazione, . . persona, ditta, fondazione o da qualsiasi ente sia internazionale, regionale o nazionale, concessioni, licenze, diritti, autorizzazioni o diritti analoghi ed assistenza di carattere finanziario o di altra natura, che aiutino o siano necessarie a1 raggiungimento degli scopi dell'Istituto; 19 ! - b) ricevere, acquistare o ottenere in altro modo legalmente da qualsiasi autorita governativa o da qualsiasi persona giuridica, societa, associazione, per- sona, ditta, fondazione o da qualsiasi ente sia internazionale, regionale o nazionale in virtu di donazione, lascito, permuta, disposizione, legato, acquisto, locazione sia come diritto pieno sia come rapport0 fiduciario, contribuzioni consistenti in beni reali o personali o misti ivi inclusi fondi ed effetti od oggetti di 'valore che possano essere utili e necessari per promuovere gli scopi e le iniziative dell'Istituto e per possedere, gestire, amministrare, usare, cedere o disporre dei detti beni; vendere,.. sottoscrivere trattati e contratti; d) assumere persone second0 le proprie norme interne; e) iniziare o essere convenuto in pro- 20 ! - cedimenti legali; f) eseguire che qualsiasi si ritenga attivita o funzione necessaria, conveniente, opportuna ed appropriata per il promuovimento, raggiungimento e conseguimento di alcuno e/o di tutti gli scopi e delle attivita qui indicate o di quelle che sembreranno in qualsiasi momento opportune, necessarie od utili per gli obiettivi e le iniziative dell'Istituto. (ii) Nessuna parte dei beni dell'Istituto pub o distribuita ai essere adoperata nell'interesse suoi membri, ai Fiduciari, ai Dirigenti o ad altre persone private, rimanendo fermo che 1'Istituto e - autorizzato ed ha la legittimazione a pagare compensi ragionevoli per i servizi resi ed eseguire pagamenti e versamenti per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 3 supra. 21 ! - ARTICOLO 7 ORGAN1 Gli organi dell'IPGR1 sono: a) il Consiglio dei Fiduciari (da qui in avanti chiamato I I i l Consiglio"): b) il Direttore Generale. ARTICOLO 8 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO (i) I1 Consiglio e composto da quindici membri, scelti come segue: __ . - , . - .- a) su quattro membri eletti dal Consiglio nomina da parte del CGIAR e Otto membri eletti dal Consiglio senza restri- zioni. Si dovra prestare particolare riguardo all'esperienza professionale ed a i ' titoli dei candidati, all'appropriata distribuzione geografica, agli enti ed ai paesi che siano coinvolti ed abbiano of- 22 ferto un concreto aiuto al1,Istituto; b) un membro nominato dal paese ospitante; c) un membro nominato dalla FAO; d) il Direttore Generale dell'IPGR1 quale membro ex ufficio; (ii) I membri del Consiglio, ad eccezione del/la Direttore/ice Generale che durera in Carica per tutto il 'periodo del suo mandato, e i membri nominati sia dalla FA0 che dal paese ospitante, du- reranno in Carica per un periodo, cos1 come verra deciso dal Consiglio prima della nomina, non supe-. riore ai tre anni. I posti vacanti tra i membri nominati dal CGIAR o tra i membri (eletti) senza restrizioni, a causa di pensionamento, morte, incapacita o per qualsiasi altra causa, saranno ricoperti nella stessa maniera delle nomine originali. Un nuovo membro nominato per sostituirne uno durante il completamento della sua Carica, puo essere nominato per il tempo residuo del mandato del membro - 23 ! - 0 sostituito (necessario) alla sua sostituzione o per altro termine non superiore ai tre anni. (iii) I membri del Consiglio possono essere ri- nominati per un second0 termine, ma non possono ricoprire le cariche per piu di due termini consecutivi - ad eccezione del/la Presidente/ssa che potra ottenere dal Consiglio una proroga, cosi da far coincidere detto termine con la Carica di Presidente - sempre per0 con la limitazione che nessun membro potra ricoprire la Carica ne1 Consiglio per piu di Otto anni consecutivi. Per assicurare la e continuit& degli indirizzi e delle iniziative (dell'Istituto) i membri ricopriranno le cariche a period1 sfalsati cosi come deciso - dal Consiglio. __ -. -. (iv) I membri del Consiglio, ad eccezione del Direttore Generale e di quelli nominati dalla FA0 e dal paese ospitante, presteranno la lor0 opera a titolo personale e non saranno considerati ne opereranno quali rappresentanti ufficiali dei governi o delle organizzazioni. 24 La durata della Carica e la scelta del membro nominato dal paese ospitante saranno stabilite dallo stesso. (vi1 La durata della Carica e la scelta del membro nominato dalla FA0 saranno stabilite dalla stessa. (vii) I1 Consiglio dell'IPGR1, a1 momento della fondazione (dell'Istituto), avra la stessa composizione di quello dell'IBPGR funzionante immediata- mente prima di detta data e la durata della Carica e di ciascun membra del primo Consiglio dell'IPGR1 Sara quella originalmente stabilita per i membri del Consiglio dell'IBPGR. ARTICOLO 9 FUNZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO (i) I1 Consiglio amministra 1'IPGRI per tutti i rapporti dell'Istituto. di assicurare che: I1 suo ruolo Sara quello a) 1'Istituto fissi obiettivi, pro- grammi e piani che siano in armonia con i 25 propri obiettivi e con gli scopi ed i fini del sistema CGIAR del v a l e e parte; b) 1'Istituto e amministrato di fatto dal Direttore Generale in armonia con gli scopi, programmi e bilanci concordati e second0 le norme legali ed amministrative : c) il futuro sviluppo dell'IPGR1 e del sistema CGIAR di cui e parte, non sia posto a repentaglio con l'esporre a ri- schi' eccessivi le sue risorse finanziarie, il personale o il suo nome. (ii) A questo fine il Consiglio avra i se- guenti doveri: a) la definizione degli obiettivi e l'approvazione di programmi per raggiune per con- gere gli scopi dell'Istituto trollare il raggiungimento degli stessi; b) la specificazione di indirizzi che dovranno essere seguiti dal Direttore Ge- 26 nerale per il raggiungimento degli specifici obiettivi; c) la nomina del/la Direttore/ice Gene- rale, la determinazione delle condizioni dell‘incarico, il controllo dell‘adempimento dei suoi compiti ed il licenzia,mento del solvimento adeguato; Direttore Generale se l‘asdei suoi compiti non sia d) approvare l‘ampia struttura organiz- zatilra dell’Istituto; e) approvare le direttive per il persoincrementi sala- nale ivi compresi g l i riali e le indennita; f) stabilire le priorita relative ai piu importanti elementi nell‘ambito e tra i programmi dell’Istituto; g) approvare il programma, il bilancio e la relazione annuale dell’Istituto; 27 ! - h) assicurare il risparmio, la traspae renza la contabilita delle finanze dell'Istituto; i) la nomina di un revisore esterno e la approvazione di un programma certificat0 annuale; j) l'approvazione di una politica di investimento ed il controllo della sua esecuzione; k) * il controllo delle esposizioni di maggiore entita, degli investimenti piu rilevanti incluso l'acquisto e sistemi e di la .-. importanti macchinari alienazione di rilevanti beni; 1) controllare che 1'Istituto svolga le sue attivita in accord0 con le direttive generali stabilite dal sistema CGIAR; m) assicurare che la dovuta attenzione sia conferita alle raccomandazioni ed ai suggerimenti provenienti dalle revisioni 28 approvate dalla CGIAR relative alle operazioni ed alle attivita dell'Istituto; n) assicurare che i membri del Consi- glio non vertano in conflitto di interesse: 0) curare la composizione del Consiglio in considerazione per assolvere l'esperienza lo tenendo necessaria spettro completo delle sue responsabilita, per controllare l'adempimento dei doveri dei suoi membri e valutare il loro lavoro; p) mettere essere in atto ogni azione che possa considerata necessaria, utile e appropriata per il raggiungimento di parte o di cosi tutti come gli scopi indicato dell'Istituto nell'art. 3 supra. (iii) 11 Consiglio potra costituire tra i suoi membri un Comitato esecutivo che avra il potere di governare ad interim, a nome del Consiglio tra una 29 . ! - a riunione e l'altra dello stesso, e su problemi delegatigli dal Consiglio. Tutte le decisioni ad interim adottate dal Comitato esecutivo saranno sottoposte all'esame glio durante la prima riunione. del Consi- (iv> 11 Consiglio potra costituire altri comi- tati ausiliari che ritenga necessari per lo svolgimento delle sue funzioni. ARTICOLO 10 VOTAZIONE DEL CONSIGLIO 0 La votazione del Consiglio dei Fiduciari e regolata come segue: a) ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto, ad eccezione del membro nominato dalla FA0 che, su richiesta della stessa, non ha diritto a1 voto; b) le delibere del Consiglio saranno adottate con voto della maggioranza dei membri votanti presenti salvo quanto altrimenti stabilito 30 a nella presente Costituzione. ARTICOLO 11 NORME PROCEDURAL1 DEL CONSIGLIO (i) I1 Consiglio nominera un suo membro quale Presidente. La durata normale della Carica di Presidente sara di tre anni. I1 Consiglio potra eleggere il Presidente per un second0 mandato di non piu di tre anni. (ii) I1 Consiglio si riunira perlomeno una volta allfanno. 0 (iii) procedura. I1 Consiglio adottera le proprie norme di __ . . . . . - (iv) La maggioranza dei membri costituira il quorum per le riunioni del Consiglio. ARTICOLO 12 NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE La nomina del/la Direttore/ice Generale dell'IPGR1, la durata dell'incarico e la risoluzione per giusta 31 ! - a causa saranno decise con maggioranza dei due terzi di tutti i membri votanti del Consiglio. ARTICOLO 1 3 FUNZIONI E POTERI DEL DIRETTORE GENERALE (i) verso il I1 Direttore Generale Consiglio dell'operato, e responsabile della gestione dell'IPGR1 e di assicurare che i suoi programmi e gli obiettivi siano rettamente sviluppati ed eseguiti. Questi/a e il funzionario esecutivo di piu alto grado dell'Istituto. 0 (ii) I1 Direttore Generale eseguira gli indi- rizzi indicati dal Consiglio, seguira le linee precisate dallo stesso per il funzionamento dell'Istituto ed eseguira le delibere del Consi- glio. Specificatamente il Direttore Generale sotto la supervisione del Consiglio: a) sviluppera una programmazione stra- tegica per il funzionamento dell'Istituto e prowedera ad aggiornare continuamente questo programma; 32 ! - b) sviluppera le raccomandazioni (pro- poste) in ordine al programma ed al b i lancio second0 i principi consolidati nell'ambito del CGIAR e preparera il rapporto annuale dell'Istituto; c) controllera delle la pianificazione e l'indirizzo iniziative delle ri- sorse fitogenetiche dell'Istituto per assicurare una efficace programmazione ed una esecuzione dei progetti, analisi e valutazione dei programmi in corso per offrire visione dettagliata e comprensione per lo sviluppo di strategie per i programmi futuri; d) assumere e dirigere personale alta- mente qualificato; e) mantenere ed avere a disposizione, da parte del Consiglio e da per l'esame parte di altre persone qualificate, le relazioni finanziarie e gli altri dati su base corrente; 33 ! - f) fara eseguire annualmente una revi- sione indipendente sui risultati finanziari; g) manterra informato il Presidente del Consiglio su argomenti di importanza relativi all'Istituto; h) eseguira ogni altra attivita che gli/le sia delegata dal Consiglio. (iii) I1 Direttore Generale e il legale rappreQuesti/a firmera tutti gli sentante dell'IPGR1. 0 -- atti, contratti, accordi, trattati ed altri documenti legali necessari per assicurare il normale funzionamento dell'Istituto. I1 Consiglio potra decidere l'ampiezza fino alla quale questi poteri possono essere delegati dal Direttore Generale. I contratti, gli accordi ed i trattati che hanno per oggetto l'amministrazione, zione, l'espansione i fini, la localizza0' o la liquidazione dell'IPGR1 questioni rilevanti del rapport0 con il paese ospitante, sono soggette ad approvazione del Consiglio. 34 c ! - . ARTICOLO 14 FUNZ IONARI (i) I funzionari saranno nominati dal Diret- tore Generale second0 le norme del personale approvate dal Consiglio. (ii) 11 criterio principale nell'assunzione del personale e nella definizione delle condizioni di impiego, sara quello di garantire i piu alti livelli di qualita, efficienza, competenza ed integrita. 0 (iii) I parametri salariali, gli schemi assicu- rativi e pensionistici e qualsiasi altra condizione di impiego, saranno regolati nelle norme per i dipendenti e saranno di regola paragonabili ed equivalenti a quelle di altre istituzioni nell'ambito del sistema CGIAR. ARTICOLO 15 FINANZIAMENTI (i) I1 nucleo del bilancio dell'IPGR1 Sara finanziato dai membri del CGIAR. Le iniziative fi- 35 ! - 0 nanziarie dell'Istituto rettive armonia saranno regolate dalle diConsiglio dal in finanziarie approvate dal con i principi stabiliti CGIAR. L'Istituto e altresi autorizzato a ricevere contributi da altre fonti per finanziare operazioni che non siano assicurate del nucleo del bilancio. (ii) I1 bilancio dell'Istituto ed e e approvato annualmente dal Consiglio sottoposto alla CGIAR per la ratifica. (iii) Una revisione contabile generale delle Sara eseguita su base anrevisori internazionali attivita dell'fstituto 0 nuale da uno studio di indipendenti nominati dal Consiglio su proposta del Direttore Generale. I risultati di tale revisione Saranno sottoposti dal Direttore Generale a1 Consiglio per esame ed approvazione e a1 CGIAR. ARTICOLO 16 RAPPORT1 CON IL CGIAR IPGRI e parte integrale del sistema CGIAR e partecipa integralmente a questo sistema. Come tale 1'Istituto sottoporra a1 CGIAR il suo programma an- 36 nuale ed il bilancio, che saranno concordati Inoltre 0 consensualmente tra il CGIAR e 1'Istituto. 1 Istituto Sara oggetto ad ispezioni periodiche del suo programma e della gestione da parte di un gruppo indipendente di revisione nominato dal comitato di assistenza tecnica del CGIAR e dal segretariato del CGIAR. ARTICOLO 17 RAPPORT1 CON LE ALTRE ORGANIZZAZIONI (i) A1 fine di raggiungere i propri obiettivi ne1 modo piu efficace, 1'IPGRI potra sottoscrivere con importanti 0 accordi di stretta cooperazione organizzazioni, fondazioni ed regionali ed internazionali. agenzie nazionali, (ii) I1 rapport0 tra 1'Istituto e la FA0 e re- golato dal Protocollo di Intesa sul programma di cooperazione firmato dalla FA0 e 1'IBPGR il 21 settembre 1990, cos1 come potra essere modificato di tanto in tanto. 37 I ! - ARTICOLO 18 DIRITTI, PRIVILEGI E IMMUNITA' (i) IPGRI concordera con il paese ospitante per assicurare che l'Istituto, i suoi funzionari, i visitatori ufficiali godano, ne1 territorio del paese ospitante, gli stessi diritti, privilegi, immunita che sono tradizionalmente riconosciuti alle altre Organizzazioni Internazionali, ai loro dirigenti, funzionari e visitatori ufficiali. Tali diritti, privilegi e immunith saranno specificatamente descritti nell'hccordo ospitante. di Sede con il paese 0 (ii) Parimenti, 1'IPGRI potra, giusto art. 2 supra, sottoscrivere accordi con altri paesi in cui svolge attivita, a1 fine di ottenere per l'IPGR1, i suoi dirigenti e funzionari, quei privilegi ed immunita che siano necessari per le stesse. (iii) I privilegi e le immunita indicati nei' precedenti paragrafi sono previsti a1 sol fine di assicurare, in ogni circostanza, il funzionamento senza limitazione dell'IPGR1 e la completa indipen- 38 ! - denza delle persone alle quali sono stati concessi. ARTICOLO 19 MODIFICHE Questa Costituzione potra essere modificata dal Consiglio con voto di maggioranza dei tre quarti di tutti i membri votanti del Consiglio, sempre che un awiso di tale modifica, proposto insieme a1 suo testo integrale, sia spedito a tutti i membri del Consiglio per lo meno Otto settimane prima della riunione o tutti i membri del Consiglio rinuncino a tale awiso: Qualsiasi modifica della Costituzione Sara inoltre soggetta all'approvazione del CGIAR. ARTICOLO 20 LIQUIDAZIONE (i) Salva l'approvazione del CGIAR, 1'IPGRI potra essere liquidato con voto di maggioranza dei tre quarti di tutti i membri votanti del Consiglio, se venisse deciso che gli scopi dell'IPGR1 siano stati raggiunti in grado soddisfacente o se 1'IPGRI non fosse piu in grado di funzionare efficacemente. 39 (ii) In cas0 di liquidazione i beni dell'IPGR1 situati ne1 paese ospitante o in altri paesi saranno trasferiti a quei paesi che possano usarli per scopi similari o distribuiti ad istituzioni che abbiano scopi omologhi a quelli dell'IPGR1 nei ri- spettivi paesi a seguito di accord0 tra il loro Governo ed il Consiglio che agira in consultazione col CGIAR. 40